A partire dal primo luglio 2023, entrerà finalmente in vigore il D.Lgs. n. 36 del 2021, il quale rivoluzionerà il lavoro sportivo prestato all’interno delle associazioni e società sportive.
Secondo l’emanando decreto (e sebbene la Camera ad oggi stia lavorando ad un testo correttivo che modificherà in più parti i decreti legislativi emessi nel 2022 nn. 36, 37, 38, 39 e 40) per “lavoratore sportivo” si intende “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”.
Oltre a questi soggetti è considerato lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Accanto a questi troviamo la figura dei “volontari”, definiti dall’articolo 29 del decreto in commento come coloro che “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, non retribuite in alcun modo”.
Nonostante si parli di attività spontanea e gratuita, anche i volontari possono vedersi attribuire premi e compensi collegai ai risultati ottenuti nelle competizione sportive e comprendendo altresì rimborsi spese e indennità di trasferta (forfettarie e se inferiori ai 10.000.00 non concorreranno alla formazione del reddito).
Tornando all’articolo 25, la bozza di decreto prevede che il lavoro sportivo può svolgersi sostanzialmente secondo due modalità:
- Lavoro subordinato;
- Lavoro autonomo (anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’ art. 2, comma 1 del d.lgs. 81/2015)
I collaboratori coordinati e continuativi sono lavoratori autonomi in presenza quali l’organizzazione autonoma della propria attività (anche se questa avviene in coordinamento con le esigenze dell’attività). Tuttavia, se il rapporto è organizzato dal committente (eterodirezione) scattano le normali regole previste per il lavoratore subordinato.
I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’assicurazione previdenziale ed assistenziale e questo vale anche per i collaboratori occasionali se ve ne sono i presupposti.
In segno di continuità con la legge n. 91 del 1981 (sebbene questa trattasse solo del lavoro sportivo prestato a livello professionistico) il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la cessione del contratto prima della scadenza, non trovando applicazione gli articoli da 19 a 29 del d.lgs. 81/2015.
Ad ogni modo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, i lavoratori sportivi subordinati (e coloro che prestano l’attività nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, ma solo per i settori professionistici) sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Nei settori dilettantistici, invece, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali sono iscritti alla Gestione separata INPS.