La corsa all’ottenimento del tanto agognato permesso di soggiorno è molto spesso lunga e tortuosa, e passa dall’essere in possesso di requisiti ben individuati dalla legge, e in particolar modo dal D.Lgs. 286/1998 (il Testo Unico in materia di Immigrazione).
Oggi voglio parlarti in particolare del permesso di soggiorno per motivi familiari: si tratta del documento di soggiorno che la Questura rilascia allo straniero extracomunitario che dimostra di avere un rapporto di parentela con un cittadino/a di nazionalità italiana oppure con un’altra persona che, pur non essendo cittadino/a italiano/a, è a sua volta regolarmente risiedente in Italia in quanto già in possesso di un proprio permesso di soggiorno.
Ti ho già spiegato come ottenere il permesso di soggiorno se sei parente di un cittadino italiano (clicca qui); cosa succede però se il tuo parente/familiare non ha la cittadinanza italiana, ma è in possesso “solo” di un permesso di soggiorno?
Ebbene, i familiari attraverso i quali puoi chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno sono quelli indicati dall’art. 29 del citato Testo Unico, ovvero:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Se quindi un tuo parente (coniuge, figlio/a oppure genitore) ricade in una delle categorie indicate poco fa, hai diritto a chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari!
Capisco perfettamente però che non sempre le situazioni familiari rientrano nelle categorie individuate dalla legge: per esempio, il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno sussiste anche se non sei sposato/a ma hai una relazione sentimentale stabile da tanto tempo con un cittadino italiano o extracomunitario regolare?
La risposta, per tua fortuna, è si!
In effetti, anche se non sei sposato/a ma hai una stabile relazione sentimentale e il tuo compagno/a è in possesso di regolari documenti, è possibile ottenere il permesso di soggiorno, appunto, per motivi familiari.
Ma come dimostrare lo stabile legame sentimentale, pur senza essere sposati? La risposta in questo caso si può trovare in quello che la legge chiama contratto di convivenza (Legge del 20/05/2016, n.76 o comunemente chiamata legge Cirinnà): si tratta di un vero e proprio contratto, firmato da tutte e due le parti, con le quali si dà atto del legame sentimentale che ti lega al tuo compagno/a, per effetto del quale la legge ti equipara, per quello che qui rileva, a tutti gli effetti ad un vero e proprio coniuge.
Per essere valido, il contratto di convivenza deve poi essere firmato anche da un notaio o da un avvocato.
E’ importante sapere che con la firma del contratto di convivenza, puoi subito essere iscritto nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune ove ha la residenza il tuo compagno/a, ed ottenere anche l’inserimento nel suo stato di famiglia!
Un volta adempiuti questi passaggi, puoi recarti presso l’ufficio postale più vicino a casa tua e spedire il kit postale per richiedere finalmente il permesso di soggiorno per motivi familiari!
E’ bene sapere anche l’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente è un vero e proprio diritto dello straniero extracomunitario che ne faccia richiesta sulla base di un contratto di convivenza, e pertanto l’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di iscriverti nello stato di famiglia del tuo compagno/a.
Laddove invece dal Comune ti dovessero rispondere di no, non esitare a contattare lo Studio A.G.L.; sarà nostra premura fornirti tutte le indicazioni del caso e, ove necessario, preparare un ricorso al Tribunale competente per garantirti la tutela necessaria.
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