Cos’è la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinato dal Nuovo Codice della Crisi d’Impresa agli artt. 67-73 e va a sostituire il vecchio Piano del Consumatore ex L. 3/2012 giornalisticamente chiamata “legge antisuicidi”. Si affianca alle altre due procedure di concordato minore e liquidazione concordata.
Ovviamente il presupposto principale è dato dallo stato di sovraindebitamento, ovvero quella particolare condizione di squilibrio patrimoniale in cui non risulta possibile per il soggetto onorare i suoi debiti.
Il piano di ristrutturazione è particolarmente favorevole per il debitore in quanto non necessita di nessuna approvazione da parte della massa dei creditori; il Tribunale provvede infatti direttamente all’omologa tramite sentenza.
I crediti che non possono essere soddisfatti col piano diventano poi inesigibili, questo per consentire al sovraindebitato “nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura”
A chi può essere applicata la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
La procedura può essere applicata al consumatore, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (per questi casi sussistono altre procedure parallele come ad es. il concordato minore) oltre ai membri della stessa famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili di alcune compagini sociali (purchè non siano debiti riferibili alla società) ed in generali a tutti i soggetti non fallibili.
Quali sono i requisiti che il soggetto deve avere?
La legge richiede che il debitore sia in stato di sovraindebitamento e che questo però non sia stato cagionato con colpa grave, mala fede o frode (art. 69 c. 1 CCI).
Non possono accedere alla procedura le persone che siano già state esdebitate nei cinque anni precedenti, oppure coloro i quali abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte
Come proporre la domanda di ristrutturazione?
La domanda deve essere presentata al Tribunale competente tramite un OCC, eventualmente con l’assistenza di un avvocato.
I documenti necessari alla proposizione del ricorso sono:
- l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme
- la consistenza e la composizione del patrimonio
- gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendite immobiliari) compiuti negli ultimi cinque anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- gli stipendi, i salari e le pensioni e tutte le entrate a disposizione con espressa indicazione degli importi occorrenti al mantenimento della sua famiglia