Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi di impresa che ha aggiornato e sostituito l’intera disciplina del sovraindebitamento.
Nel caso in cui la tua azienda sia in difficoltà per aver maturato importanti sopravvenienze passive, oggi, per mezzo del nuovo “Concordato Minore” previsto dagli artt. 74-83 C.C.I. è possibile, a determinate condizioni, rimediare, continuando nel frattempo a svolgere l’attività.
L’obiettivo della procedura è quello di offrire all’imprenditore in difficoltà una second chance per poter continuare a svolgere la propria attività, senza ricorrere ad ulteriori forme di indebitamento.
Come fare domanda?
In primo luogo occorre proporre un’istanza presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario del Tribunale competente ai sensi di legge. Comunemente presso ogni Camera di Commercio è presente tale organismo, ciò non toglie di potersi rivolgere a qualsiasi altro ente abilitato a tal fine.
Verificati quelli che sono i presupposti primari della domanda ovvero:
- Avere la qualifica di professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, nonché per le start-up innovative, ad esclusione del consumatore
- trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ovvero una situazione di perdurante squilibrio nel rapporto entrate-uscite
- prevedere l’eventuale apporto di soggetti esterni che possono garantire una maggior soddisfazione dei creditori nella procedura.
L’OCC dovrà poi provvedere a formulare un resoconto contenente l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità del debitore di adempierle; l’esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda ed altri punti che, al momento, non occorre esaminare.
Terminata la relazione occorre proporre il vero e proprio ricorso al Tribunale depositando contestualmente all’istanza una serie di documenti tra cui: i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta, ovvero gli ultimi esercizi precedenti, se l’attività ha avuto una durata inferiore; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco dei creditori, con l’indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti; gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni; la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
Dopo aver verificato positivamente la domanda, il giudice, con decreto dichiarerà aperta la procedura, ordinerà all’OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori ed in genere prevederà una serie di divieti ed incombenze tra cui la pubblicazione del decreto su apposito spazio del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa. Il giudice solo su precisa richiesta del debitore potrebbe infine disporre che i creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del sovra-indebitato (provvedimento estremamente utile per chi ha in corso pignoramenti di qualsivoglia natura).
L’approvazione del concordato minore
Il concordato minore deve essere accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione.
Inoltre, i creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Non possono votare né sono contati per il raggiungimento della maggioranza, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
Il Tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile informarsi presso lo Studio Legale A.G.L.
Immagine di copertina di Markus Spiske