Il cartello “Attenti al cane” non basta ad esimere il proprietario da colpa per il comportamento violento dell’animale che aggredisce e cagiona lesioni a una persona.
Una persona mentre stava passeggiando con il proprio cane, si imbatteva in un pitbull sceso improvvisamente da un’auto (perché sfuggito al suo padrone).
Il pittbull, finito per aggredire il cane dell’uomo, ha cagionava un morso al proprietario del cane, che nel frattempo interveniva per separare gli animali.
Da questo evento ne scaturiva un procedimento penale, con il proprietario del pittbull imputato del reato previsto dall’art. 590 c.p..
Il giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia confermava la sentenza con cui il Giudice di Pace del predetto Tribunale lo riteneva colpevole della condotta di reato sopra richiamata.
Avverso detta pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo, principalmente, che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che il cane fosse senza guinzaglio.
Per la Suprema Corte di Cassazione, la doglianza non merita accoglimento, in quanto infondata.
Sul punto, la Cassazione, in più pronunce ha affermato che, “….in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione” (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011)”.
Peraltro, in presenza di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore diventa ancora più marcato.
Per i Giudici infatti, “… al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante“.
In definitiva, scrive la S.C., “la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee“.
Di conseguenza, per la Cassazione, un cartello “ATTENTI AL CANE” seppur bene posizionato e visibile al cancello d’ingresso dell’abitazione, non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un soggetto, in quanto egli doveva comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone” (così Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.).